Né l’assemblea, né il regolamento di condominio possono vietare l’installazione di singole antenne ricetrasmittenti sul tetto comune, in quanto viene ad essere menomato il diritto di ciascun condomino all’uso della copertura comune. Pertanto qualora sul terrazzo di uno stabile sia installata un’antenna televisiva centralizzata ed un condomino intenda invece installare un’antenna autonoma, l’assemblea dei condomini può vietare tale seconda installazione solo se la stessa pregiudichi l’uso del terrazzo da parte di altri condòmini o

arrechi comunque un qualsiasi alto pregiudizio apprezzabile e rilevante ad una delle parti comuni. E’ chiaro dunque, che risultando contraria alla legge, ogni delibera volta a limitare tale facoltà è da considerarsi affetta da nullità. Inoltre detta installazione non prevede alcuna autorizzazione da parte dell’assemblea. L’antenna si intende di proprietà e nel caso necessità una sua rimozione per lavori la spesa sarà a carico del proprietario della stessa.

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