Millesimi

Art. 69 –  I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all’articolo 68 possono essere rettificati o modificati all’unanimità. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell’interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi:

1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;

2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.

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Antenna televisiva satellitare

Per quanto riguarda l’installazione di antenne paraboliche o satellitari ad utilizzazione collettiva, l’art. 2bis, comma tredicesimo della legge 66/2001 ha disposto che: ” al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le opere di installazione dei novi impianti, sono innovazioni necessarie ai sensi dell’art. 1120, primo comma c.c. Per l’approvazione delle relative deliberazioni si applica l’art. 1136 terzo comma dello stesso codice.”. Pertanto sarà necessario un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio ed almeno un terzo del valore dell’edificio

Ascensore

ascensoreL’impianto ascensore è da considerarsi in comune quando l’impianto è stato realizzato al momento della costituzione dell’edificio. Nela caso in cui l’edificio sia sprovvisto di ascensore si potrebbe pensare di installarlo; In questa ipotesi è necessario stabilire se si sia in presenza di una innovazione.

La nuova installazione non dovrà arrecare pregiudizio al decoro e alla stabilità dell’edificio.

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