Il portiere è un lavoratore dipendente del condomino e l’amministratore è suo datore di lavoro. L’assunzione del portiere deve risultare da atto scritto contenente le suguenti indicazioni: la data di assunzione, la durata del periodo di prova, la qualifica del lavoratore, la manzioni affidate, la retribuzione, l’orario di lavoro, settimanale e giornaliero, l’orario di apertura e chiusura del portone, la fascia oraria di reperibilità, l’indicazione e descrizione dell’ alloggio di servizio.
Riforma condominio
La legge 11 dicembre 2012, n. 220, si compone di 32 articoli che, novellando principalmente il capo del codice civile dedicato al condominio negli edifici (artt. 1117 e ss.), rappresentano l’approdo di un percorso di riforma che ha impegnato il Parlamento per più legislature. I principali profili di novità introdotti dalla riforma sono i seguenti:
Impianto di riscaldamento
La Cassazione si è così espressa “Il condomino può legittimamente rinunziare all’uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione od approvazione degli altri condòmini, fermo il suo obbligo di pagamento delle spese per la conservazione dell’impianto, è tenuto a partecipare a quelle di gestione, se nei limiti in cui il suo distacco non si risolve in una diminuzione degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condòmini. La delibera assembleare che, pur in presenza di tali condizioni, respinga la richiesta di autorizzazione al distacco è nulla per violazione del diritto individuale del condomino sulla cosa comune.”